Whistleblowing

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

Cos’è una segnalazione whistleblowing?

Per rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche:

  • Dirigenti scolastici e personale scolastico non dirigenziale
  • Consulenti, professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori delle scuole statali
  • Lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o opere per le scuole
  • Volontari e Tirocinanti (retribuiti o meno) presso le scuole statali
  • Ex dipendenti o ex collaboratori
  • Persone in fase di selezione, prova o che non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con la scuola ed anche in fase successiva allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
  • Persone con funzioni di Amministrazione, Direzione, Controllo, Vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate, in via di mero fatto, presso Istituzioni Scolastiche della Puglia

possono segnalare informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle disposizioni normative nazionali.

Le tutele si estendono anche a:

  • facilitatori, che assistono il segnalante nello stesso contesto lavorativo;
  • persone legate al segnalante da vincoli affettivi stabili o parentela fino al quarto grado:
  • colleghi con cui il segnalante intrattiene rapporti abituali e continuativi.

Con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale è individuato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il quale è a sua volta soggetto destinatario e gestore delle segnalazioni relative a ipotesi di corruzione o altri illeciti in ambito scolastico.

 

Cosa si può segnalare?

La segnalazione può riguardare:

  • comportamenti, atti o omissioni lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità della PA;
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte che violino le norme richiamate dall’Allegato 1 del D.lgs. n. 24/2023, relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • condotte che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione Europea (es. violazioni in materia di concorrenza o aiuti di Stato);
  • azioni che vanificano finalità o disposizioni degli atti dell’UE.

La segnalazione deve contenere:

  • descrizione precisa, chiara e circostanziata del fatto;
  • indicazione di tempo e luogo dell’evento;
  • elementi utili a identificare i soggetti responsabili.

 

Come si formula una segnalazione?

Canale Interno per le Segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing avvengono seguendo le specifiche modalità messe a disposizione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mediante il canale interno per le segnalazioni, consultabili alla seguente pagina del sito web istituzionale:

https://at.serviziperlapa.it/97248840585/post/103

La titolarità del trattamento e l’obbligo di fornire informativa privacy sono in capo al RPCT e, quindi, all’Ufficio Scolastico Regionale.

Canale Esterno per le Segnalazioni

Oltre alla procedura interna, la legge consente segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le modalità di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell’ANAC:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Tale canale è utilizzabile anche nel caso in cui il servizio di segnalazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale non fosse attivo.

Il segnalante, inoltre, può rivolgersi all’ANAC se:

  • la segnalazione interna non ha avuto seguito;
  • vi sono motivi fondati per ritenere che non sarà trattata o che comporti rischi di ritorsione;
  • la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico

 

Quali sono le garanzie di riservatezza del segnalante?

  • l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

 

Possono essere poste in atto ritorsioni nei confronti del segnalante?

A tutela del segnalante vige il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

 

Qual è la principale normativa di riferimento?

  • Legge 190/2012
  • Legge 179/2017
  • lsg 24/2023