Adozione libri di testo

Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le Scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2025/2026, entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (Classi prime e quarte della Scuola Primaria, Classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, Classi quinte della Scuola Secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate. ”.

Si ricordano le disposizioni impartite con la nota ministeriale del 9 aprile 2014, prot. n. 2581:

  • sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128);
  • facoltatività della scelta dei libri di testo. Il collegio dei docenti (art. 6, comma 1, legge 8 novembre 2013, n. 128), infatti, può deliberare l’adozione di libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

I libri di testo proposti per l’adozione devono presentare:

  1. contenuti propri di ogni insegnamento anche in un’ottica interdisciplinare;
  2. un linguaggio accessibile ai fruitori per garantire la massima comprensibilità
  3. l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti.

Gli eventuali sforamenti dei tetti di spesa della scuola secondaria debbono essere contenuti entro il limite massimo del 15 %.

In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Infine la delibera del Collegio dei docenti è soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesaal controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, strumenti alternativi al libro di testo, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

I docenti proponenti sono invitati a recare le informazioni, precise e complete, riguardanti le nuove adozioni in modo da facilitare le necessarie verbalizzazioni (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore).