Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le Scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2025/2026, entro la seconda decade di maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (Classi prime e quarte della Scuola Primaria, Classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, Classi quinte della Scuola Secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate. ”.
Si ricordano le disposizioni impartite con la nota ministeriale del 9 aprile 2014, prot. n. 2581:
- sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 8 novembre 2013, n. 128);
- facoltatività della scelta dei libri di testo. Il collegio dei docenti (art. 6, comma 1, legge 8 novembre 2013, n. 128), infatti, può deliberare l’adozione di libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
I libri di testo proposti per l’adozione devono presentare:
- contenuti propri di ogni insegnamento anche in un’ottica interdisciplinare;
- un linguaggio accessibile ai fruitori per garantire la massima comprensibilità
- l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti.
Gli eventuali sforamenti dei tetti di spesa della scuola secondaria debbono essere contenuti entro il limite massimo del 15 %.
In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.
Infine la delibera del Collegio dei docenti è soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.
Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, strumenti alternativi al libro di testo, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
I docenti proponenti sono invitati a recare le informazioni, precise e complete, riguardanti le nuove adozioni in modo da facilitare le necessarie verbalizzazioni (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore).